Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza di merito ha rilevato che il segretario comunale non è né un dirigente dell'ente locale, né un impiegato dello Stato, ma un pubblico professionista che svolge un'attività prevista per legge.
La riforma del 1997 aveva definito il segretario come dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, cui era iscritto in sostituzione dei ruoli del Ministero dell'interno.
Il passaggio dal Ministero all'Agenzia, però, non è bastato a risolvere i problemi di un sistema particolare, in cui la dipendenza da un ente coesiste con un rapporto di servizio con un altro ente.
Per superare questi disagi occorre liberare la gestione della categoria e il sistema delle nomine dalle complessità burocratiche che mortificano la professionalità dei segretari e l'autonomia degli enti locali nella gestione del rapporto.
Occorre innanzitutto chiarire che il segretario non è un dipendente di un altro ente del quale è «longa manus», né deve rispondere della propria professionalità a chi non ne può valutare la capacità nella vita concreta degli enti locali presso i quali presta servizio: egli è pubblico ufficiale, consulente o meglio professionista associato nella gestione dell'ente locale all'ufficio del sindaco o del presidente della provincia, ed è il componente più autorevole del gruppo dei collaboratori del capo dell'amministrazione.
La sua figura non può essere omologata a quella di un funzionario direttivo o dirigente della pubblica amministrazione, perché partecipa alle deliberazioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, che sono i provvedimenti scritti che gli organi approvano: è coerente con tutto ciò che la sua nomina scaturisca da una scelta del sindaco e che la durata del suo incarico coincida con il mandato del sindaco, ai